Art. 4.
(Istanza di ammissione).

      1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile:

          a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

 

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          b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che intende candidarsi; il cognome e la residenza, ovvero il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

          c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

          d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto e in diritto;

          e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro sommariamente indicata nel suo ammontare o con l'indicazione dei criteri per la sua determinazione o determinabilità;

          f) oltre a quanto previsto all'articolo 163 del codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;

          g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;

          h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede possano essere rappresentanti dal promotore della classe indicato alla lettera b); tale elenco deve contenere, per ciascun soggetto, il nome, il cognome, la residenza, il luogo, la data di nascita e il danno documentabile;

          i) per ciascun soggetto indicato nell'elenco di cui alla lettera h), un'apposita domanda con allegata la documentazione comprovante il danno lamentato.

 

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      2. L'istanza, sottoscritta ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria; la stessa si intende proposta il giorno del deposito.
      3. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera h).
      4. Un estratto dell'istanza introduttiva contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente e a spese dello Stato.